mercoledì 18 aprile 2012

LA CORTE DEI CONTI "BACCHETTA" IL COMUNE DI BORGO TICINO

Nel mese di dicembre 2011, La Corte dei Conti si è pronunciata nei confronti del comune di Borgo Ticino: pronuncia ai sensi dell’art.1 comma 168 legge n.266/2005 relativa al Bilancio preventivo 2011 - Comune di Borgo Ticino (NO): eccede i limiti di indebitamento.
Di tutto questo, a quanto pare, pochi sanno o fanno finta di sapere. Ecco alcuni estratti delle pronuncia n.278 del 2011:
"Dall’esame della relazione sul bilancio preventivo 2011, redatta ai sensi dell’art. 1, commi 166 e segg., della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall’Organo di revisione del Comune di Borgo Ticino è emerso che l’Ente, a partire dall’anno 2013, supera i limiti all’indebitamento stabiliti dall’art. 2, comma 39 del D.L. 29 dicembre 2010 n. 225 conv. in L. 26 febbraio 2011 n. 10, che ha modificato l’art. 204 del TUEL .   Il medesimo, inoltre, prevede di ricorrere, nel 2011, al leasing immobiliare in costruendo per la realizzazione di due impianti fotovoltaici."

"Alla luce di quanto sopra, tenuto conto che l’indebitamento dell’Ente eccede dal 2013, seppur lievemente, i limiti di cui all’art. 204 TUEL (limiti che sono destinati ad essere ulteriormente abbassati all’8, 6 e 4  per cento, rispettivamente per gli anni 2012, 2013 e 2014, per effetto della L. 12 novembre 2011 n. 183, Legge di stabilità per il 2012), merita segnalare al Comune la necessità di una attenta verifica delle condizioni che consentono di qualificare la prevista operazione di leasing in costruendo come forma di partenariato pubblico privato, in osservanza dei criteri dettati dalla decisione Eurostat dell’11 febbraio 2004, ripresi dalla circolare della Presidenza del Consiglio del 27 marzo 2009, nonché delle precisazioni fornite dalle Sezioni riunite di questa Corte con la delibera n. 49/2011, cui ha fatto seguito questa Sezione con il parere n. 128/2011.  Soltanto ricorrendo i requisiti ivi precisati, infatti, la predetta operazione potrà non essere considerata quale forma d’indebitamento dell’ente locale.  Si rammenta, in estrema sintesi, rinviando per il resto ai documenti summenzionati, che per potersi ritenere l’intervento quale partenariato pubblico-privato ai fini della contabilità pubblica e, in particolare, per la sua esclusione nel calcolo dell’indebitamento, almeno due dei tre rischi classificati da Eurostat nella determinazione dell’11 febbraio 2004 (di costruzione, di domanda e di disponibilità) devono pienamente sussistere in modo sostanziale e non solo formale a carico del privato.....

In relazione a quanto precede, questa Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte:

- rileva che le sopra dette previsioni di spesa per interessi, dal 2013, eccedono i limiti stabiliti dall’art. 204 del TUEL e che, pertanto, il Comune non potrà procedere alla stipulazione di nuovi mutui o contrarre altra forma di finanziamento sino a che la spesa per interessi non rientrerà nei limiti previsti dall’art.204 del TUEL;

- invita l’Ente a qualificare la prevista operazione di leasing immobiliare in costruendo secondo i criteri sopra richiamati e ad assumere le consequenziali determinazioni;

- dispone che la presente deliberazione sia comunicata al Consiglio comunale, nella persona del suo Presidente, al Sindaco, nonché all’Organo di revisione economico-finanziaria.

Così deliberato in Torino nella adunanza del  23 novembre 2011."



Ci piacerebbe sapere se questi due impianti fotovoltaici sono così tanto importanti e necessari dall'aver determinato un indebitamento eccedente i limiti di legge.

COMPLIMENTI ALL'AMMINISTRAZIONE E ALL'ASSESSORE AL BILANCIO

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